LA SALUTE COME DIRITTO AL GOVERNO DELLA PROPRIA VITA IN OGNI MOMENTO

-di PIERLUIGI PIETRICOLA

 

L’articolo 32 della Costituzione Italiana è, se non il più bello e più importante, quello che nell’ultimo anno ha rivestito una certa essenzialità, sia nel dibattito pubblico che scientifico. Purtroppo non è stato trattato nel modo che avrebbe, invece, meritato. E questo è un peccato.

Un po’ di storia. Ormai noti i crimini commessi dai medici nazisti nei campi di sterminio (a tal proposito, sarebbe utile leggere l’interessantissimo e bellissimo libro di Giorgio Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone), nel corso dei lavori dell’Assemblea Costituente due persone si preoccuparono di scrivere e difendere l’articolo 32: Aldo Moro e Paolo Rossi.

Leggiamolo nella sua interezza: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Non si potrebbe auspicare un linguaggio più chiaro ed inequivocabile di questo.

Ma cosa si intende per salute? Su questo si gioca tutta l’interpretazione e anche, in un certo senso, l’applicazione di quello che stiamo vivendo negli ultimi tempi.

Fino ad un certo punto della storia dell’umanità, per intenderci prima che ci fosse l’avvento del costituzionalismo come forma politica governativa, i vari ordinamenti giuridici interpretavano la persona in base a quello che si definiva il censo, vale a dire la classe sociale di appartenenza. Ci si trovava, quindi, collocati in una interpretazione esistenziale e giuridica eminentemente censitaria, in virtù della quale chi più in alto era posizionato sul piano sociale, poteva godere di maggiori diritti a differenza di coloro che erano posizionati ai gradini più in basso.

Grazie al costituzionalismo, questa interpretazione del soggetto sociale è cambiata radicalmente. Innanzitutto si è sostituito il termine ‘soggetto’ con quello di ‘persona’, e ciò allo scopo di far entrare l’esistenza individuale, sotto ogni aspetto e profilo – sarà bene ripeterlo: sotto ogni aspetto e profilo –, all’interno della scrittura della Costituzione stessa. Difatti nel succitato articolo 32 della nostra Carta, vi è proprio il termine ‘persona’.

Questo cosa implica? Che l’individuo, in ogni sua forma biologica e biografica, è detentore di diritti fondamentali e di un’esistenza che va rispettata. Questo in virtù di un principio che è alla base della costituzionalismo: l’autodeterminazione della persona.

Autodeterminazione, si badi bene, non significa che ciascuno può arbitrariamente fare ciò che vuole. Bensì che è possibile, nei limiti della legge e di ciò che la Costituzione garantisce e tutela, stabilire e decidere quello che va bene per l’individuo, coerentemente con la sua esistenza. In questo contesto, ad esempio, va collocata l’annosa e difficile questione del diritto del paziente di rifiutare le cure e di stabilire come porre fine alla propria esistenza in modo dignitoso.

Va per altro rilevato che la stessa Oms – l’Organizzazione mondiale della sanità –, già da parecchi anni, ha tenuto a precisare cosa si intende con il termine salute: il pieno benessere psicologico, fisico e sociale e non più la sola assenza di malattia o patologia.

E quindi come interpretare l’articolo 32 della nostra Costituzione? Non come il diritto a pretendere di avere salute intendendola quale assenza di malattia, bensì come il diritto al governo della propria vita in ogni momento.

In una lezione che Stefano Rodotà tenne all’Università di Padova il 14 gennaio 2011 alla Scuola di Cultura Costituzionale, vi è un passaggio di estrema attualità: “Nel momento in cui si scrive la Costituzione Italiana ci sono due processi a Norimberga, tra ’46 e ’47, uno ai gerarchi nazisti e uno, ancora più inquietante, ai medici nazisti che erano stati colpevoli di un vero e drammatico crimine contro l’umanità utilizzando per sperimentazioni di una violenza inaudita uomini donne e bambini, gli ebrei, gli zingari, gli omosessuali, i dissidenti o i nemici politici. Di questo si era consapevoli in quel momento e dunque non bastavano gli storici riferimenti che aprivano le Costituzioni, con un richiamo (lett. riferimento) a fine Settecento, alle due sponde del ‘lago atlantico’, agli Stati Uniti e alla Francia che si guardavano in quel momento, con tradizioni, storie comuni, ma anche con differenze. Nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, quella francese del 1789, le parole erano: «Tutti gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali in libertà e diritti». Se voi guardate la versione che dà di questo aspetto e di questo tema la Dichiarazione delle Nazioni Unite del ’48 lo schema è lo stesso, ma si dice: «Tutti gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali in dignità e diritti». Questo è il passaggio che ci dice qualcosa che accompagna la vicenda europea fino alla fine del 2000, al nuovo millennio, quando la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea si apre appunto con il riferimento alla dignità… E però la Costituzione Italiana è quella che per prima individua questo percorso, un anno prima della Dichiarazione delle Nazioni Unite, quasi due anni prima della Costituzione Tedesca, e lo fa richiamando significativamente la dignità in tre articoli chiave, diciamo tre articoli e mezzo: l’art. 3 della Costituzione si apre dicendo che tutti hanno pari dignità sociale…; nell’art. 36 della Costituzione, che oggi dovremmo tener d’occhio in modo particolare…, si dice che deve essere corrisposta al lavoratore una retribuzione che lo metta in condizione di soddisfare i bisogni propri e della sua famiglia e di avere un’esistenza libera e dignitosa; nell’art. 41 si dice che l’iniziativa economica privata è libera, ma non può essere esercitata in modo contrastante con la sicurezza, la dignità e la libertà umana; e poi l’art. 32 della Costituzione, quello che riguarda la salute, che ormai non è più l’assenza di malattia ma è il governo della propria vita in ogni momento, si chiude con delle parole straordinariamente forti, «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». In filigrana, dietro quest’espressione, ‘persona umana’, c’è la dignità… Neanche la legge può imporre limiti che violino il rispetto della persona umana… La dignità è una qualità della persona insieme ad altre – la libertà, l’eguaglianza: si è voluta dare un’indicazione più forte, richiamando nella sua totalità la persona umana da rispettare”.

Citazione che vale la pena di tenere a mente. Soprattutto in questi tempi.

 

n°: 2 del 04/01/2021

pierlu83

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