Legittima difesa: il non problema che fa discutere

di FEDERICO MARCANGELI

Che la strategia del governo gialloverde fosse quella di sfruttare dei non-problemi per creare consenso non è certo una novità e quindi la vicenda della difesa in casa non stupisce più di tanto. Negli ultimi anni i dati riguardo i procedimenti per “legittima difesa” raggiungono numeri ridicoli nei tribunali italiani. Parlando di procedimenti presso GIP/GUP ne troviamo iscritti: 8 nel 2013, 1 nel 2014, 4 nel 2015 e 2 nel 2016. Per quanto riguarda “l’eccesso colposo”, le statistiche si abbassano ancora: 3 nel 2013, 0 nel 2014, 2 nel 2015 e 5 nel 2016. Stesso discorso vare per i procedimenti che arrivano a dibattimento, che registrano delle cifre risibili (tutti i dati in questa nota del “servizio studi del Senato”). Nonostante ciò, la Lega ha sempre puntato sul fattore “legittima difesa” per colpire gli animi dell’elettorato, sfruttando i pochi casi mediatici che saliti alla ribalta. In termini formali, la riforma voluta da Salvini prevede una presunzione assoluta di innocenza in caso di legittima difesa in casa, introducendo il termine “sempre” nell’articolo 52 del Codice Penale (riferendosi alla legittima difesa ovviamente). Per stabilire un’inattacabile proporzionalità tra difesa ed offesa si indica invece che “Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. Per quanto riguarda l’articolo 55, cioè l’eccesso colposo, lo stato di grave turbamento o minorata difesa impedisce questa accusa.

Il problema chiave di tutte le discussioni correlate a questa riforma (che vanno avanti da mesi) è che non cambierà nulla a livello pratico. Come scrive diritto.it “Già con l’attuale formulazione, infatti, l’uso di un’arma all’interno del proprio domicilio, per proteggere la propria o l’altrui incolumità personale (sia come esclusivo bene da proteggere, che come obiettivo di tutela collaterale rispetto ai beni patrimoniali verso cui la condotta aggressiva è precipuamente diretta), resterebbe sempre sottratto al giudizio di proporzionalità tra offesa e difesa”. Il portale spiega anche come la difesa, anche se così formulata, non potrebbe essere “sempre legittima”, ma solo nei casi in cui dovesse servire per scongiurare un rischio oggettivo ed attuale per l’incolumità della persona. Questo perché, parlando di “respingimento”, la legge fa comunque riferimento ad un pericolo attuale e ad un’azione necessaria per fronteggiarlo; se si dovesse andare oltre il necessario, si passerebbe ad un atto di ritorsione e non di difesa. Per concludere, diritto.it spiega come “l’innovazione legislativa appena analizzata, dunque, pare avere più una funzione politica, di affermazione di un concetto (…), che valenza giuridica”.

Visto che non sono un penalista mi sembrava opportuno prendere come riferimento chi studia la materia e leggendo molti pareri, le opinioni sono pressoché concordi con quanto riportato qui sopra. Tralasciando l’aspetto di diritto, la riforma fa riflettere anche dal punto di vista politico: si è preso un non-problema, lo si è ingigantito e si è trovata una non-soluzione. Una manovra di distrazione collettiva che fa ben capire quale sia la strategia per evitare di affrontare i problemi del paese.

federicomarcangeli

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