20 maggio 1970: quando entrò in vigore uno Statuto di civiltà

-di FEDERICO MARCANGELI-

Il 20 maggio di 47 anni fa veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 300/1970, meglio nota come Statuto dei Lavoratori. Il titolo della norma ne spiegava chiaramente la ratio, non a caso recitava: “Norme sulla tutela e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”. Il quadro storico in cui si inseriva non era dei più rosei, con la strage di piazza Fontana appena trascorsa (5 mesi) e i grandi scioperi di massa che agitavano il movimento operaio italiano. Proprio da questa situazione di caos nasce uno degli strumenti di tutela dei lavoratori più avanzati al mondo.

Con l’articolo 1 si sanciva la libertà d’opinione dei lavoratori, senza discriminazione alcuna. L’articolo 2 vietava il controllo del lavoro attraverso delle guardie giurate, dichiarando che questo genere di addetti “non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. E’ fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull’attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente”. Al 4° veniva invece sancito il divieto di dispositivi audiovisivi per il controllo del lavoro, fatti salvi eventuali accordi con le RSA (o l’ispettorato del lavoro) per particolari motivazioni. La ratio era quella di garantire un ambiente più disteso per i lavoratori, senza la pressione di dover essere soggetti alla costante attenzione del datore.

Questo quadro è stato scalfito dal Jobs Act, che hanno rimodulato questo punto dello Statuto. Sono stati quindi sdoganati i dispositivi “dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, lasciando una più ampia discrezionalità riguardo il loro utilizzo.

La struttura della 300/1970 prosegue con una stringente elencazione di diritti fino all’articolo 13, delineando una tutela estremamente avanzata: dalle sanzioni disciplinari ai lavoratori studenti, passando per il divieto di accertamenti sanitari.

In questo quadro non mancava una forte protezione dell’attività sindacale. Difesa che è stata piano piano intaccata negli anni. L’ultimo e più forte intervento è stato proprio il Jobs Act, che ha depotenziato l’articolo 18. Inutile ridiscutere il tema, ma la limitazione al reintegro va chiaramente contro l’intera ratio della legge. La “scusa” dell’innovazione non regge, visto che non necessariamente essa deve passare dalla distruzione delle tutele.

Nonostante queste opere di distruzione, la norma in questione è stata certamente una conquista e rappresentava uno dei cardini della 300/1970. Un ulteriore punto chiave fu l’introduzione dell’articolo 28: “Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero,…, il tribunale monocratico,…,qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro,…, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.” Una sorta di processo per direttissima nei confronti di quelle azioni chiaramente anti-sindacali. Giorgio Benvenuto lo ricorda come un’importante leva per bilanciare il potere tra datori di lavoro e lavoratori: “Ricordo che dopo la sua introduzione fu uno strumento da subito molto utilizzato. Molti comportamenti scorretti venivano limitati sul nascere e sono stupito del suo blando utilizzo attuale”.

Quello che emerge da questa legge è una disciplina organica della tutela, che però per molti andrebbe riformata. Il problema è che le proposte di modifica sono sempre state rivolte alla contrazione degli strumenti di garanzia (si ricordi l’ipotesi di sospensione dell’allora Ministro Maroni nel 2001), mentre in pochi hanno puntato ad un’espansione degli stessi. Con la precarizzazione attuale, il grande utilizzo di contratti atipici e i dipendenti mascherati da “partita IVA”, sarebbe il caso di chiedersi se le tutele non siano fin troppo blande.
A fine 2016 i licenziamenti hanno subito un boom del 30% e il 28% riguarda proprio i lavoratori a “tutele crescenti” (i nuovi indeterminati). Ad inizio 2017 questo dato è ancora in crescita (intorno al 3%) ed i contratti a tempo indeterminato sono diminuiti del 7.5%. I numeri parlano chiaro e la soluzione non può essere quella di continuare a “flessibilizzare”, visti i risultati catastrofici che ha prodotto.

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