Stepchild adoption, quando i giudici “superano” la politica

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-di VALENTINA BOMBARDIERI-

La Prima sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato la linea del Tribunale di Roma accogliendo la richiesta di adozione di una minore proposta dalla compagna della mamma. La stepchild adoption cacciata dalla porta del Parlamento, è rientrata dalla finestra di un’aula di tribunale. È il primo caso in Italia. Il primo probabilmente di una lunga serie, a conferma che la falla in una diga non si può turare infilandovi semplicemente l’indice. Ci sarebbe voluta la legge ma l’occasione è stata mancata con quella sulle Unioni Civili. Quando si dice che il Paese reale ha un passo diverso da quello legale (politicamente inteso).

I giudici hanno sottolineato come la nascita della bambina «è frutto di un progetto genitoriale maturato e realizzato con la propria compagna di vita; la decisione di scegliere la più giovane ai fini della gravidanza è stata dettata dalle maggiori probabilità di successo delle procedure di procreazione medicalmente assistite» e che la bimba «ha vissuto sin dalla nascita con lei e la sua compagna, in un contesto familiare e di relazioni scolastiche e sociali analogo a quello delle altre bambine della sua età, nel quale sono presenti anche i nonni e alcuni familiari della ricorrente».

Nel 2014 le donne erano andate in tribunale chiedendo la possibilità per la co-madre di adottare la figlia, che gli era stata accordata anche dalla Corte d’Appello. A dicembre scorso la procura si era poi fermamente opposta alla decisione dei giudici. La Corte di Cassazione sottolinea inoltre la preminenza dell’interesse del minore rispetto a qualsiasi altro interesse dello Stato. E spiega che in questo caso l’interesse consiste nell’avere un legame giuridico a tutela del legame affettivo che lo lega dalla nascita con il secondo genitore sociale.

I giudici hanno applicato l’articolo 44, comma 1, lettera d della legge n. 184 del 1983 e successive modifiche, che regola l’adozione in casi particolari. Lo stesso istituto a cui ha fatto accenno Monica Cirinnà nei giorni immediatamente successivi alla definitiva approvazione della legge. Un ricorso, secondo una interpretazione decisamente personale (per usare un suo aggettivo “creativa”) del ministro per gli affari regionali, Enrico Costa, vietato dal varo del provvedimento. Le cose, ovviamente, non stanno così. La magistratura a volte si candida a ruoli di supplenza che non le sono propri o a funzioni da cattedra morale che riguardano altri ambiti. Ma quando decide di svolgere il suo ruolo interpretando le leggi alla luce del mutamento dei costumi, anche in questo Paese possono avvenire cose straordinarie.

Questa sentenza della Cassazione è solo l’ultimo esempio: il reato di adulterio venne cancellato sempre con una sentenza nel 1968. Una lettura dell’evoluzione sociale che invece spesso manca nei politici (come Costa conferma) anche per motivi elettorali: basti pensare che la legge che ha abolito le disposizioni sul delitto d’onore (una roba medievale, al pari della cintura di castità) sono state ufficialmente abolite solo con una legge varata trentacinque anni fa, cioè sette anni dopo il referendum sul divorzio. A fronte di un Parlamento ingessato dalle polemichette di cortile, la giurisprudenza fa il suo corso rischiarando (e modernizzando) ambiti sociali in cui, almeno in alcuni settori, domina ancora l’oscurantismo.

Valentina Bombardieri

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