Banche, come difendere i risparmi

Banca-BANK

-di GIANMARIO MOCERA-

Voglio cominciare questo articolo citando L’articolo 47 della Costituzione Italiana: “L’Italia incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina coordina e controlla l’esercizio del credito

Sicuramente quando i Padri Costituenti scrissero quest’articolo, non si era pensato di “garantire” tutti, ma nemmeno si ipotizzava le crisi economiche e delle banche o istituti di credito e nemmeno si ipotizzava l’avvento del “bail-in”. Quindi tutta la materia del “risparmio” ora dovrà coniugarsi in modo diverso e armonico con la Costituzione Italiana e ritengo che i “cittadini-risparmiatori” debbano avere un ruolo preminente.

Anche se si è parlato molto, è meglio ripresentare che cosa è Il bail-in (letteralmente salvataggio interno). Si tratta di uno strumento che consente alle autorità di risoluzione (Banca d’Italia) di avere le condizioni di determinazione, di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni, il tutto per assorbire le perdite e permettere la ricapitalizzazione delle banche in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.

In Italia il Bail-in è stato approvato nel novembre del 2015 ed è entrato in vigore 1/1/2016 come d’altronde in tutti i 28 Paesi europei .

Perché il bail-in è uno strumento utile per i risparmiatori? Perché è uno strumento che si contrappone il bail-out (salvataggio esterno) a cui è si ricorso per decenni per “saldare il conto” dei dissesti creditizi. Di fatto le crisi delle banche e il conto dei dissesti finanziari è stato pagato, fino a ieri, dai vari Stati con il ricorso ad un maggior indebitamento pubblico, a maggior fiscalità, a Fondi di garanzia come avvenuto in molti Paese europei, quindi chi ha pagato le politiche folli e in alcuni casi truffaldine delle banche sono stati sempre i cittadini.

Secondo Eurostat , a fine 2013 gli aiuti ai sistemi creditizi nazionali per reggere l’urto della crisi finanziaria avevano fatto lievitare il debito pubblico di quasi 250 miliardi € in Germania , quasi 60 in Spagna , 50 in Irlanda e nei Paesi Bassi , poco più di 40 in Grecia,19 circa in Belgio. In Italia, a differenza degli altri Stati, il sostegno pubblico si è aggirato sui 5 Miliardi ed è stato sostanzialmente tutto restituito, ciò anche a dimostrazione che comunque il Sistema bancario italiano è solido e supportato da una adeguata capitalizzazione, tuttavia anche il nostro Paese ha la necessità di uno strumento importante come il bail-in e una Banca può essere sottoposta a risoluzione se vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) La banca è in dissesto o a rischio di dissesto.

b) Non si ritiene che misure alternative di natura privata o di vigilanza consentano di evitare il dissesto.

c) Sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità del sistema e di proteggere i clienti.

d) La “risoluzione” diventa necessaria nell’interesse non solo della singola banca ma nel superiore interesse pubblico.

Quali sono gli strumenti di “risoluzione”?

a) Vendere una parte delle attività.

b) Trasferire temporaneamente le attività e passività in una nuova entità in vista di una successiva vendita sul mercato.

c) Trasferire crediti deteriorati ad un apposito veicolo che ne gestisca la liquidazione in tempi brevi

d) Applicare il bail-in ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca .

L’intervento pubblico è previsto solo in casi straordinari per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso e comunque si potrà attivare solo dopo l’applicazione di un bail-in “almeno pari 8%” del totale del passivo”.

Quali sono le passività escluse dal bail-in?

Sono completamente esclusi dall’ ambito di applicazione e non possono quindi essere ne svalutati ne essere convertiti in capitale :

a) I depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi cioè sino a 100.000 euro.

b) Le passività garantite

c) Le cassette di sicurezza ed i titoli detenuti nei conti amministrati

d) Le passività interbancarie con una durata originaria inferiore a 7 gg.

e) I debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali.

Cosa rischiano i risparmiatori in caso di bail –in?

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

Strumenti soggetti alla gerarchia del bail-in:

a) Azioni e strumenti di capitale.

b) Titoli subordinati.

c) Obbligazioni ed altre passività assimilabili.

d) Depositi superiori a 100.000 euro di persone fisiche e piccole e medie aziende.

Elementi di discussione

Innanzi tutto gli azionisti ed i possessori di obbligazioni subordinate delle 4 banche in amministrazione straordinaria (Etruria, Marche, Cariferrara, Carichieti) hanno pagato il conto della crisi delle rispettive banche il 22.11.2015 quindi prima del 1.1.2016 quando doveva entrare in funzione il bail-in.

La motivazione è stata che se la risoluzione fosse partita nel 2016 avrebbero pagato anche altre categorie di creditori come ad esempio gli obbligazionisti senior.

Fra chi ha perso tutto, ci sono 130.000 piccoli azionisti (60.000 Etruria, 40000 Marche, il resto fra le altre due banche).

Simile solo in parte la sorte di decine di migliaia di piccoli risparmiatori che avevano in portafoglio le obbligazioni subordinate .

I valore dei bond “azzerati” ammonta a 640 milioni, mentre quelli che vanno in liquidazione ammontano a circa 280 milioni. Solo questi ultimi potrebbero nel tempo recuperare una quota del valore nominale.

La notizia è arrivata a mercati chiusi è stata una mazzata per i risparmiatori e le comunità locali.

Desidero segnalare che Plus 24 di novembre 2015 riportava la notizia che sul mercato italiano sono state collocate 286 tipi di emissioni obbligazionarie subordinate per un totale complessivo di 71,25 miliardi.

Si ipotizza che circa 40 miliardi siano stati collocati ad un pubblico retail. Non si conosce con precisione quali di queste obbligazioni siano illiquide cioè non negoziabili in un mercato organizzato.

Una somma immensa che giace nei depositi amministrati di tanti ignari risparmiatori che sicuramente non sanno distinguere una “obbligazione subordinata “da una “obbligazione senior”.

Quindi il primo compito delle associazioni dei consumatori è quello di farsi carico da subito di una forte iniziativa verso risparmiatori per informare e ricorrere contro le banche che hanno di “fatto” violato la regole .

Uno degli obiettivi potrebbe essere di suggerire ai cittadini di riassettare il loro portafoglio ed allinearlo alle loro specifiche conoscenze e al loro reale profilo di rischio.

Riporto integralmente un testo pubblicato da Banca D’Italia che si commenta da solo:

Il legislatore europeo ha adottato il cosiddetto “approccio legale” al bail-in per cui queste misure devono potersi applicare anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori”. E’ dunque necessario che gli investitori facciano estrema attenzione ai rischi di alcune tipologie di investimento in particolare al momento della sottoscrizione. Alla clientela al dettaglio che intende sottoscrivere titoli della banca dovrebbe essere offerto innanzitutto certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia in luogo delle obbligazioni soggette a bail-in. Allo stesso tempo le banche dovranno riservare gli strumenti di debito diversi dai depositi agli investitori più esperti, soprattutto quando si tratta di strumenti subordinati, ossia quelli che sopportano perdite subito dopo gli azionisti. Di tutto questo le banche dovranno dare comunicazione tempestiva alla loro clientela :l’informazione andrà fornita ,con estremo dettaglio, al momento del collocamento di titoli di nuova emissione”.

Il bail-in sconvolge la tradizionale “banca di relazione” ed impone la nuova “banca delle regole”.

La relazione fra le persone ha costituito il perno storico delle scelte degli italiani, sia sul mercato del risparmio sia su quello del credito. I risparmiatori sceglievano la banca, anzi la singola filiale o addirittura il singolo funzionario- sulla base della relazione personale.

Con il bail-in si spezza il patto implicito bilaterale fra banche e clienti che copriva con la presunta fiducia personale l’assenza di verifiche su numeri e regole.

Il bail-in segna la fine del lungo periodo opaco che ha consentito la sostanziale “irresponsabilità delle banche” e la “non consapevolezza dei risparmiatori”.

Il diritto alla tutela del risparmiatore si chiama prima di tutto “dovere alla consapevolezza”.

Una banca non dovrà più chiedere “una fiducia cieca” alla clientela ma dovrà pretendere dai risparmiatori di essere misurata, verificata e comparata.

La cosa non è semplice ma la “concorrenza” in un mercato più trasparente ed informato esige regole e comportamenti più rigorosi da parte sia della domanda sia dell’offerta.

Ora spetta alle autority applicare le norme del bail-in nell’interesse del sistema creditizio iniziando dalla tutela dei clienti.

I controlli devono essere più rigorosi ed effettuati ex-ante e non quando i buoi sono già fuggiti dalla stalla.

Vanno combattute le prassi commerciali che violando o aggirando la Mifid, spesso perseguono obiettivi di collocamento e budget di prodotti finanziari complessi , di non facile comprensione, talvolta illiquidi, ( non quotati sul mercato) troppo spesso inadeguati per le conoscenze e le propensioni al rischio dei clienti. La tutela dei consumatori parte da rispetto sostanziale e non formale delle norme.

Va comunque regolato in modo serio il problema del conflitto di interesse delle banche stesse quando vendono ed acquistano loro prodotti .

La Consob dovrebbe emanare norme più stringenti riguardo l’emissione di obbligazioni, anzi dovrebbe vietare le emissioni di prodotti che non hanno un mercato secondario di trattazione.

6) La nuova situazione chiede più attenzione ai risparmiatori ma il quadro d’insieme offre maggiori tutele.

Il bail-in arriva solo al termine di precedenti fasi di interventi.

Le autorità potranno intervenire, in via preventiva per verificare i piani di risanamento, sostituire gli organi amministrativi e di controllo interno, avviare l’amministrazione straordinaria ed infine potranno essere attivati gli strumenti previsti per la risoluzione quali la creazione di una banca ponte, la cessione di attività ed in ultimo il bail-in.

Insomma il bail-in dovrebbe essere attivato solo in casi estremi, tutte le regole che sono state create negli ultimi anni vanno lette nel loro insieme; dai requisiti patrimoniali ai maggiori poteri delle autorità di vigilanza, al monitoraggio sistematico dei diversi rischi, ai maggiori presidi organizzativi e alle stesse procedure di gestione delle crisi.

Tutte queste regole vanno a tutelare maggiormente il sistema ma non ancora a tutelare il consumatore finale.

Su questo fronte c’è ancora tanta strada da fare e si ha l’impressione che il cittadino che dovrebbe essere al centro di ogni norma sia invece volutamente messo in secondo piano.

fondazione nenni

Via Alberto Caroncini 19, Roma www.fondazionenenni.it

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