Il referendum del 2 giugno 1946 passerà alla storia perché vide le donne protagoniste: al voto per la prima volta. Non proprio, ad dir il vero, per la prima volta. Perché le urne per le italiane si erano aperte già qualche tempo prima, il 10 marzo in occasione delle amministrative che si svolsero in cinque turni. Ma il primo decreto varato dal governo Bonomi il 2 febbraio del 1945 conteneva una lacuna: non prevedeva l’eleggibilità. Un altro provvedimento, oltre un anno dopo (il governo era guidato da Alcide De Gasperi), più generale (riguardava le modalità di elezione della Costituente), la colmò consentendo a ventuno signore di entrare nell’Assemblea. Pubblichiamo per esteso il primo provvedimento e la norma del secondo relative all’elettorato attivo e passivo. Solo in un caso specifico si negava alle donne il diritto elettorale: in presenza di una situazione “prevista” dall’articolo 354 del decreto regio 635 del 1940 per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si trattava di una “eredità” del fascismo. Infatti, il paragrafo 41 del testo unico è intitolato: “della vigilanza sul meretricio” e l’articolo 354 disponeva che “le meretrici in possesso del libretto sanitario regolarmente tenuto, ai sensi dell’articolo 20 del R. Decreto 25 marzo 1923, n.846, non possono essere considerate sospette di malattie contagiose, quand’anche si rifiutino di sottoporsi a visita medica, nel caso previsto dall’articolo 205 della legge, né qualora siano dichiarate in contravvenzione al disposto successivo art. 208, possono essere trattenute per la loro identificazione”. In pratica le uniche escluse dal voto erano le prostitute “schedate” che esercitavano al di fuori delle “case chiuse”.
Decreto Legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 23
Estensione alle donne del diritto di voto
Umberto di Savoia, Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell’autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1914, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l’interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:
Art. 1 Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio Decreto 2 settembre 1919 n. 1495.
Art.2 E’ ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni.
Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944 n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l’interno in data 24 ottobre 1944.
Art. 3 Oltre quanto stabilito dall’art.2 del decreto del Ministro per l’interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritte nelle liste elettorali le donne indicate nell’art. 354 del Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940 n. 635.
Art.4 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Addì, 1° febbraio 1945
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74
(in Suppl. alla Gazz. Uff., 12 marzo, n. 60).
“Norme per l’elezione dei deputati all’Assemblea Costituente”
Preambolo
In virtù dell’autorità a Noi delegata; Visto l’articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto l’art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, e l’art. 28 del decreto legislativo
Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Udito il parere della Consulta Nazionale; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti
i Ministri; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – L’Assemblea Costituente è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
La rappresentanza è proporzionale.
L’esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese in un momento decisivo della vita nazionale.
L’elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per la Costituente, senza giustificato motivo, sarà esposto per la durata di un mese nell’albo comunale.
Per il periodo di cinque anni la menzione «non ha votato» sarà iscritta nei certificati di buona condotta che vengano rilasciati a chi si sia astenuto dal voto senza giustificato motivo.
Articolo 2 – Ogni elettore dispone di un voto di lista.
Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per determinare l’ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente decreto.
Articolo 3 – I deputati all’Assemblea Costituente sono 573 suddivisi in collegi.
Ogni collegio è costituito in guisa da eleggere un minimo di 7 deputati, secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A, allegata al presente decreto.
Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali.
La elezione nel collegio «Val d’Aosta» è regolata da norme speciali.
TITOLO II ELETTORATO
CAPO I Elettorato attivo
Articolo 4 – Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età entro il 31 dicembre 1945, eccettuati i casi d’indegnità previsti dai successivi articoli 5 e 6.
Articolo 5 – Non sono elettori: 1) gl’interdetti e gl’inabilitati per infermità di mente; 2) i commercianti falliti, sinchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento; 3) coloro che sono stati sottoposti ai provvedimenti di polizia previsti dagli articoli 164 e 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino ad un anno dopo la data in cui la misura di sicurezza è stata eseguita o in altro modo estinta, purchè i provvedimenti stessi non siano stati determinati da motivi politici; 4)coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive e a libertà vigilata, sino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti;5) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;6) coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata; 7) i condannati per i reati previsti dall’art. 2, n. 10, del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 20 gennaio 1945, n. 9; 8) coloro che, in una sentenza di condanna, sono stati dichiarati ubriachi abituali, fino a cinque anni dopo la data in cui la pena è stata eseguita o si è in altro modo estinta. Le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicano, se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato è estinto per effetto delle amnistie concesse dal Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, e dal decreto Luogotenenziale 17 novembre 1945, n. 719, o se i condannati sono stati riabilitati; 9) coloro che hanno l’esercizio dei locali indicati nel titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 10) le donne indicate nell’art. 354 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 11) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo; 12) coloro che, in base alle pronuncie delle commissioni provinciali di cui all’art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, o all’art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono privati dei diritti elettorali attivi e passivi.
Articolo 6 – Sono altresì esclusi dal diritto di voto coloro che hanno ricoperto le seguenti cariche: a) segretario o vice segretario del partito fascista; b) membro del gran consiglio del fascismo; c) componente del direttorio nazionale o del consiglio nazionale del partito fascista; d) ispettore nazionale o ispettrice nazionale delle organizzazioni femminili del partito fascista; e) segretario o vice segretario federale; fiduciaria o vice fiduciaria delle federazioni dei fasci femminili; f) ispettore o ispettrice federale, eccettuati coloro che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative; g) segretario politico o segretaria del fascio femminile di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936); h) qualsiasi carica del partito fascista repubblicano; i) consigliere nazionale; l) deputato che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia voluto leggi fondamentali intese a mantenere in vigore il regime fascista; senatore dichiarato decaduto; m) ministro o sottosegretario di Stato dei governi fascisti in carica o nominati dal 6 gennaio 1925; n) membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato o membro dei tribunali straordinari della pseudo repubblica sociale; o) prefetto o questore nominati per titoli fascisti, capo della provincia o questore nominati dal governo della pseudo repubblica sociale; p) «moschettiere del duce», ufficiale della milizia volontaria sicurezza nazionale, in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafonica, universitaria, alla G.I.L., alla D.I.C.A.T., e Da.cos., nonchè alla milizia forestale, stradale e portuaria; q) ufficiale che abbia prestato effettivo servizio nelle forze armate della pseudo repubblica sociale; ufficiale della guardia nazionale repubblicana, o componenti delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale. Sono eccettuati dalla privazione del diritto elettorale coloro che siano dichiarati non punibili ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e coloro che, prima del 10 giugno 1940, abbiano assunto un deciso atteggiamento contro il fascismo.
CAPO II Eleggibilità.
Articolo 7 – Sono eleggibili all’Assemblea Costituente i cittadini e cittadine italiani che, al giorno delle elezioni, abbiano compiuto il 25° anno di età, eccettuati i casi previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 del presente decreto.
Articolo 8 – Non sono eleggibili:
- a) i presidi delle provincie e i podestà dei comuni, eccettuati i presidi e i podestà nominati, dopo il 25 luglio 1943, dal Governo legittimo italiano; b) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado, che, per aver cooperato, dall’8 settembre 1943, con le forze armate che combattevano contro l’Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado; c) gli impiegati di pubbliche amministrazioni di grado superiore al IX dell’ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione; d) coloro che siano stati definitivamente cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione; e) coloro che si siano iscritti al partito fascista repubblicano o che abbiano collaborato con esso.
Articolo 9 – Non sono eleggibili: a) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; b) i capi di gabinetto dei Ministri; c) gli Alti Commissari per la Sardegna e la Sicilia, i prefetti o chi ne fa le veci, nella circoscrizione di loro competenza; d) i magistrati, eccetto quelli delle giurisdizioni superiori, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi; e) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Articolo 10 – I diplomatici, eccettuati quelli che non provengono dai ruoli dell’Amministrazione degli affari esteri, i consoli, i vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all’estero, non possono essere eletti alla Assemblea Costituente, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l’ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da governi esteri.
Articolo 11 – Non sono eleggibili coloro che siano vincolati con lo Stato per concessioni o contratti di opere o di somministrazioni; i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato; i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l’opera loro alle società e imprese suddette.