Italicum: cosa resta dopo la sentenza della Consulta

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-di CESARE SALVI-

Nel valutare la sentenza della Corte costituzionale il primo dato da sottolineare è che è stata respinta la tesi del governo, sostenuta dall’avvocatura dello Stato, per la quale i ricorsi erano inammissibili. Si è così confermato un principio molto importante: ogni cittadino ha diritto di ricorrere contro leggi elettorali a suo avviso incostituzionali anche se non ancora applicate.

Nel merito, la Consulta ha confermato il primo dei due principi che aveva posto nella sentenza del 2014. La rappresentatività (quindi il meccanismo proporzionale) può essere limitata per venire incontro alle esigenze della governabilità, ma non in modo tale da determinare una sproporzione eccessiva.

Evidentemente, per i giudici, il meccanismo del ballottaggio aveva questo difetto, mentre un premio del 15% per una lista che superi il 40% dei voti può essere considerato ragionevole.

Per questo il primo meccanismo è incostituzionale, il secondo no.

L’altro principio affermato nella precedente sentenza era quello della necessità di un rapporto diretto tra elettore ed eletto. Per questo nel 2014 erano state dichiarate illegittime le liste bloccate della legge Calderoli, sostituite con la preferenza unica.

Questa volta la decisione è stata diversa: i capilista bloccati restano, così come le multi candidature; anche se, per queste ultime, non sarà l’eletto in più di un collegio a decidere, ma si procederà al sorteggio. Bisognerà attendere le motivazioni per capire la ragione di questa parte della decisione.

La situazione che ne risulta è la seguente. Sono vigenti due leggi elettorali diverse per le due camere. Per quella dei deputati la legge risultante dalla sentenza prevede un turno unico, liste e non coalizioni, la soglia di sbarramento del 3%, la ripartizione proporzionale dei seggi su base regionale, a meno che una lista superi il 40% dei voti, nel qual caso ha diritto a un numero di seggi aggiuntivi che le consenta di raggiungere il 55%, la preferenza è doppia purché data a una donna e un uomo, ma vale solo per eleggere i candidati che seguono il capolista (e quindi di fatto solo per i partiti grandi).

Per il Senato, la legge è proporzionale, ma su base regionale; le liste possono formare coalizioni, lo sbarramento (su base regionale) è dell’ 8%, e invece del 3% se la coalizione ha raggiunto il 20%, la preferenza è unica e opera per l’elezione di tutti i candidati.

Va aggiunto, per completezza, che per la Camera si vota a 18 anni, per il Senato a 25; ma questo dipende dalla Costituzione, non dalla legge elettorale.

Adesso si è aperta la discussione: si può andare a votare subito, o bisogna “armonizzare” le due leggi?

La Corte ha detto che, com’è ovvio per la sua giurisprudenza precedente la legge che deriva dalla sentenza è immediatamente applicabile, ma questo non risolve il problema dell’armonizzazione.

Saranno rilevanti le motivazioni, ma soprattutto l’opinione del Capo dello Stato.

Va detto che i sostenitori delle due tesi (votare con queste leggi, oppure “armonizzarle” in Parlamento) hanno entrambi argomenti a proprio favore.

Per la tesi dell’armonizzazione vi sono due argomenti forti: alla Camera c’è il premio, al Senato no; al Senato sono previste coalizioni, alla Camera no.

I sostenitori della tesi opposta possono contrapporre, quanto al primo punto, che chi ha vinto alla Camera con più del 40%, se non ha la maggioranza anche al Senato, la cercherà con altre forze politiche; e d’altra parte con il bicameralismo è ben possibile che la composizione politica delle due camere sia differenziata, quale che sia la legge elettorale adottata. Quanto al secondo punto, che nulla impedisce che i partiti che si presentano come coalizione al Senato formino una lista unica alla camera.

Nell’attesa di capire che cosa accadrà, non si può fare a meno di ricordare che la difficile situazione istituzionale che si è creata ha un nome e cognome: Matteo Renzi.

Prima ha imposto con il voto di fiducia a un Parlamento riottoso di approvare l’Italicum, di cui già allora fu segnalata l’incostituzionalità (c’era già stata la sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale che lo lasciava prevedere). Contemporaneamente, non ha proposto una legge per il Senato, perché tanto non sarebbe stato più elettivo con la riforma costituzionale. Prima ancora che il 4 dicembre il popolo la respingesse, aveva già abbandonato l’Italicum (che aveva prima definito la legge elettorale che tutto il mondo copierà) quando si era accorto, alle elezioni amministrative, che con il ballottaggio vincevano i 5 stelle.

Speriamo che ora la partita che si apre sia in mano a giocatori più affidabili.

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One thought on “Italicum: cosa resta dopo la sentenza della Consulta

  1. Resto sempre del parere che la seconda repubblica è stata un’invenzione delle forze reazionarie che hanno distrutto la sinistra cioè i SOCIALISTI perché i comunisti si sono rivelati solo degli opportunisti radical-chic. Bisogna tornare alle leggi elettorali ante 1992 e ai partiti con regole come previsto dall’art.49 della Costituzione.

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