L’ARTICOLO 8 DELLA MANOVRA FINANZIARIA BIS FA DISCUTERE

Lo scorso 17 settembre e’ entrata in vigore la manovra finanziaria bis. Tra le novità del provvedimento legislativo, una delle più controverse e’ l’articolo 8 che va sotto il titolo di ” sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità”. Grazie a questa norma i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori operanti in azienda sono efficaci nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere approvati dalla maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda.

Di fatto l’articolo 8 conferisce un enorme potere alle RSU aziendali: quello di poter derogare anche in senso peggiorativo  ai contratti collettivi nazionali, ossia operare in senso sfavorevole a tutti lavoratori, pur non avendo la rappresentanza che di una esigua parte dei lavoratori stessi. Vediamo come.
Tra le materie che possono essere oggetto di deroga vi è ad, esempio, quella prevista dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori in tema di reintegrazione nel posto di lavoro. In base alla nuova norma, con l’accordo della maggioranza dei sindacati e del datore di lavoro sarà ora possibile licenziare il dipendente senza giusta causa. Ma non solo.
Altre norme dello statuto dei lavoratori possono essere interpretate in senso sfavorevole ai lavoratori: l’inquadramento ed il mansionamento del personale, il controllo a distanza, gli orari di lavoro.

Ad esempio, se un’azienda, pur producendo utili, decide che e’ necessario anche in prospettiva aumentare la propria competitività per remunerare maggiormente gli azionisti, con l’accordo della controparte sindacale  potrà intervenire  peggiorando l’inquadramento dei dipendenti. Così facendo ridurrà i costi e potrà raggiungere una  maggiore competitività ma  a danno dei lavoratori.
Oltre a cancellare molte delle conquiste sindacali contenute nello Statuto dei lavoratori, la nuova legge conferisce alle organizzazioni sindacali un potere a dir poco ingiustificato. Infatti, si si rifletta sul  fatto che, per apportare modifiche ai contratti nazionali, modifiche poi efficaci nei confronti di tutti i dipendenti di un’azienda, è sufficiente che l’azienda ottenga il consenso della maggioranza dei sindacati. Non, sarebbe stato invece opportuno,ottenere l’approvazione della maggioranza dei lavoratori interessati?

Il modus operandi introdotto dalla nuova legge sarebbe stato giustificabile se i sindacati avessero rappresentato la parte maggioritaria dei lavoratori italiani. Ma così evidentemente non e’.
Infatti, in Italia gli iscritti al sindacato sono circa un terzo dei lavoratori attivi, con precisione sono il 35,1% (dati 2010 ICTWSS). Da questo dato si deve arguire che la maggioranza degli occupati, per la precisione ben il 64,9%, non ritiene di farsi rappresentare dai sindacati  e quindi poco utile l’iscrizione alle OO SS.
Quindi, con l’accordo della maggioranza dei rappresentanti sindacali, ossia di chi con il beneplacito di chi rappresenta il 17,5% dei lavoratori, si possono apportare modifiche peggiorative del contratto di lavoro, peraltro efficaci nei confronti di tutti i dipendenti dell’azienda.

Di fatto, con l’articolo 8 della manovra bis si  priva la stragrande maggioranza dei lavoratori subordinati della possibilità di  esprimere la propria opinione sulle condizioni di lavoro a cui si è assoggettati,  a favore di un maggior potere del sindacato e dei datori di lavoro. Non sorprende dunque che alcuni sindacati non abbiano battuto ciglio. Lo stesso governo si è impegnato a rivedere il dispositivo dell’articolo 8 dopo le vivaci contestazioni delle forze politiche di opposizione e di parte della stessa maggioranza.

Alfonso Siano

fondazione nenni

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