Firenze, cade un muro: due gay possono adottare

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La giustizia italiana abbatte un altro muro tenuto in piedi dall’ipocrisia della politica. Ad abbatterlo ha provveduto il tribunale dei minori di Firenze che chiamato a dare legittimità anche sul territorio italiano di una sentenza adottata nel Regno Unito (dove i genitori vivono) ha riconosciuto il diritto di una coppia gay ad adottare due bambini sostenendo che in questi casi prevale l’interesse dei piccoli ad avere una famiglia e la coppia quella famiglia la garantisce attraverso l’amore anche se non con un vincolo di tipo biologico. È una sentenza rivoluzionaria perché va addirittura oltre a quelle che sono state adottate sino ad ora in materia di stepchild adoption perché in questo caso solo un esponente della coppia adotta essendo l’altro il padre naturale. È la prima volta che accade. I bambini sono stati adottati nel Regno Unito, da due italiani che da anni vivono all’estero ma con le famiglie rispettive famiglie che risiedono in Toscana.
I ricorrenti – si legge tra l’altro nel decreto di riconoscimento del tribunale – hanno prodotto ampia documentazione da cui ricavare che “effettivamente il riconoscimento di tale sentenza (cioè la pronuncia del tribunale del Regno Unito che si era espresso in precedenza sulla legittimità, n.d.r.) è assolutamente aderente all’ interesse dei minori che vivono in una famiglia stabile, hanno relazioni parentali e amicali assolutamente positive, svolgono tutte le attività proprie della loro età. Si tratta di una vera e propria famiglia, di un rapporto di filiazione in piena regola e come tale va pienamente tutelato e del resto la nuova formulazione dell’ articolo 74 cc sulla parentela, dopo aver nella prima parte specificato che la parentela è vincolo tra le persone che provengono da uno stesso stipite, aggiunge, ‘sia nel caso che la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso il figlio è adottivo”

La trascrizione del riconoscimento dell’adozione sancita dalla Corte britannica, secondo le richieste dell’avvocato Susanna Lollini, è stata decisa dai giudici in base all’articolo 36 comma 4 della legge n. 184/83. Questa parte della norma prevede sia valida anche in Italia un’adozione avvenuta in Paese straniero da parte di cittadini italiani che dimostrino di avervi soggiornato continuativamente e di avervi la residenza da almeno due anni, purché essa sia “conforme ai principi della Convezione dell’Aja” del 29 maggio 1993.

Per il Tribunale dei minori di Firenze voler limitare gli effetti della sentenza emessa nel Regno Unito creerebbe “una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni omogenee (minori in stato di abbandono), tra minori adottati da residenti in Italia e minori (nella medesima situazione di abbandono) adottati da cittadini italiani residenti all’estero nel rispetto della normativa in materia di adozione del Paese estero che li ospita”.

Nell’esaminare l'”interesse superiore del minore”, il Tribunale chiarisce che “deve essere salvaguardato il diritto dei minori a conservare lo status di figlio, riconosciutogli da un atto validamente formato in un altro Paese dell’Unione Europea (preceduto da una lunga, complessa e approfondita procedura di verifica)”.

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